IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Definizione di animali esotici
 
   1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali  esotici
le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della
fauna  selvatica  esotica,  viventi  stabilmente o temporaneamente in
stato di naturale liberta' nei territori dei paesi di origine  e  dei
quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.