IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizione di animali esotici 1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.